Normativa di riferimento per i sistemi ad AEROSOL
condensato di Sali di Carbonato di Potassio
Aspetti Legislativi Civili e Penali
L’importanza legale della certificazione di prodotto
per la rispondenza alle Norme tecniche di settore, in riferimento al sistema di spegnimento incendi costituito da Generatori di Aerosol Condensato di Sali di Potassio
Occorre prima di tutto evidenziare l’importanza legale e quindi l’obbligatorietà della certificazione delle caratteristiche di prestazione dei dispostivi di spegnimento, inclusi quelli costituiti da generatori di aerosol utilizzati per realizzare l’impianto di estinzione incendi, da parte di un’autorità indipendente accreditata.
Tale certificazione è una condizione imprescindibile, come confermato dalle Norme ISO 15779:2012, EN 15276- part. 1 e 2, UL 2775, NFPA 2010 e ISO 9094:2015.
Dal disposto Legislativo vigente, costituito dal combinato del DLgs 81/2008 – REV. 01/2020 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e dalle norme vigenti in campo di prevenzione incendi (DPR 151/2011 e collegati e successivi in materia), si evince che le attrezzature e gli impianti antincendio presenti nei luoghi di lavoro:
– devono rispondere allo “stato dell’arte”
– devono “essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto” – Direttiva 89/106/CEE (CPD)
– devono inoltre essere “rispondenti alla Norma Tecnica di settore.”
Tale rispondenza deve essere certificata da un Ente Terzo Accreditato, Nazionale o Internazionale, con specifica e provata competenza nel particolare settore.
Analizzando quanto previsto dai seguenti principali articoli di Legge:
- §L’art. 43 comma 1 lett e-bis) del DLgs 81 prevede che il datore di lavoro “garantisca la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”
- §L’art. 46 comma 2 del DLgs 81 prevede che “nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”
- §L’art. 22 del DLgs 81 prevede che “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.”
- §L’art. 23 del DLgs 81 prevede che “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
- §La Lettera Circolare prot. nr. 018/4101 del 02.01.1997 del Ministero dell’Interno Direzione Generale Della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, aggiornata con le successive emissioni, conferma:
………OMISSIS …………
“Pertanto, nell’ottica della maggiore sicurezza antincendio attuabile, si ritiene opportuno definire le seguenti linee guida:
– sono riconosciute valide le indicazioni della NFPA, in particolare quelle iniziali della NFPA ed. 2001 e quelle definitive della NFPA ed. 2010;
– sono recepiti i dati conclusivi forniti dal Underwriters Laboratories e dalla FM – Factory Mutual che approvano impianti e componenti.
- §L’art. 1 comma 2 lettera g) del DM 37/2008 prevede che il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, tra cui gli impianti di protezione antincendio.
- §L’art. 5 del DM 37/2008 Progettazione degli impianti, recita: “i progetti degli impianti sono elaborati secondo la Regola dell’Arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide ed alle norme dell’UNI, del CEI e di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’UE si considerano redatti secondo la regola dell’arte”.
- §La lettera circolare Prot. n. 0013061 del 06/10/2011 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in merito al “Nuovo regolamento di prevenzione incendi – DPR 151/2011 – a pag. 4 recita: “Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del DPR 151/11, è rappresentata da atti “tecnico-amministrativi”, comprensivi di:
– delle certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. - §L’art. 2087 del Codice Civile stabilisce l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile a carico del datore di lavoro, in quanto prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Si tratta di un obbligo preventivo generale, che impone al datore di lavoro il positivo apprestamento di tutti i necessari mezzi idonei ai fini della sicurezza, che non sono solo quelli strettamente indicati, a pena di sanzione penale, dalla vigente legislazione prevenzionistica. - §Il DLgs 231/2001 in merito alla responsabilità dell’impresa come Ente giuridico, modificato dall’art 300 del DLgs 81/2008, prevede per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro sanzioni molto elevate sia di tipo economico (fino a 1.500.000 euro) sia sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, in quanto sussisterebbe un probabile vantaggio economico per l’Ente/Impresa ad installare un prodotto non certificato dal costo inferiore rispetto a quello certificato da un Ente Internazionale Accreditato.
si evince che:
gli impianti di protezione incendio, e nello specifico quelli costituiti da Generatori di Aerosol, devono rispondere allo “stato dell’arte” e alle Norme Tecniche di Settore:
– UNI ISO 15779 edizione 2012 e, come indicato nella comunicazione “Lettera Circolare prot. nr. 018/4101 del 02.01.1997 del Ministero dell’Interno Direzione Generale Della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi”, alle norme NFPA National Fire Protection Association.
– Ente Internazionale Underwriters Laboratories (U.L.), che certifica la conformità del prodotto alla National Fire Protection Association 2010 in merito a progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione secondo lo Standard “UL 2775 FIXED CONDENSED AEROSOL EXTINGUISHING SYSTEM UNITS”.
Pertanto, non è sufficiente la certificazione delle procedure di qualità ISO 9001 o rapporti di test eseguiti dal produttore del sistema aerosol, ma è richiesto che i prodotti (sistema e equipaggiamenti del sistema) siano dotati di Certificazioni attestanti la conformità ai requisiti delle norme di riferimento rilasciati da un Ente Terzo Accreditato, Nazionale od Internazionale, con specifica e provata competenza nel particolare settore (impianti di spegnimento ad aerosol).
Da tenere, inoltre, ben presente che da indicazioni ottenute dalla Direzione Gestione Rischi dell’ANIA, la società di Assicurazione erogatrice della polizza a copertura del fabbricato per quanto attiene il rischio di incendio, in caso di incidente e/o incendio nei locali protetti con sistemi antincendio non certificati, procederà alla rivalsa nei confronti dell’Assicurato e quindi non risponderà dei conseguenti danni.
Pertanto alla luce di quanto sopra possiamo affermare che:
la documentazione dei generatori di aerosol AERPRO™®, da noi commercializzati e prodotti dalla società FirePro Systems Limited – Limassol CIPRO, risponde ai requisiti delle norme di riferimento in quanto trattasi di una serie di Certificazioni rilasciate da molteplici Enti Terzi Accreditati a livello Europeo ed Internazionale con specifica e provata competenza nel particolare settore. Precisamente il sistema di estinzione ed i suoi componenti e generatori di aerosol della società FirePro Systems Limited – Limassol CIPRO rispondono ai requisiti richiesti dallo “stato dell’arte”, come si evince in particolare dai certificati rilasciati da:
- Underwriters Laboratories of USA, UL Listing Certificate No. 20190225-EX6960, 25/02/2019
- KIWA – Product Certificate no. K21774/19, dated 04/12/2018.
- BSI EC TYPE-Examination (MODULE B) Type Approval Certificate No. BSI/A.1/3.46/560436, EC Quality System (MODULE D) Certificate No. BSI/MED/PC/560437 dated 16/11/2017 (WHEELMARK), in compliance with MED 96/98/EC and MED 2009/26/EC
In conclusione, il sistema di estinzione e i suoi componenti AERPRO™®, e i generatori di aerosol fabbricati della società FirePro Systems by Celanova Ltd. rispondono ufficialmente ai requisiti richiesti dallo “stato dell’arte” ed a quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale dei Vigili del Fuoco.
Vigevano, 30.10.2019
NOTE:
(1) La lesione è considerata grave (art. 583 CP, c. 1) nei seguenti casi:
– se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
– se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
(2) La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 cod.pen, c. 2):
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
SANZIONI:
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente previste dal DLgs 81/2008:
• Art. 43, co. 1, lett. d) ed e–bis): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
• Art. 46, co. 2 arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Sanzioni per il progettista previste dal DLgs 81/2008:
• Art. 22: arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Sanzioni per i fabbricanti e i fornitori previste dal DLgs 81/2008:
• Art. 23: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente previste dal Codice di Procedura Penale:
• Art. 583, co. 1 lesioni gravi: si applica la reclusione da 3 a 7 anni
• Art. 583, co. 2 lesioni gravissime:si applica la reclusione da 6 a 12 anni